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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1264

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (027U1264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 29/05/2024
Testo in vigore dal: 16-8-1927
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque   intenda   esercitare   le    arti    dell'odontotecnico,
dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista  e  dell'infermiere,
compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti
idroterapici ed i  massaggiatori,  deve  essere  munito  di  speciale
licenza ed aver raggiunto la maggiore eta'. 
 
  I limiti e le modalita' di esercizio  delle  singole  arti  saranno
determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra  i  Ministri
per l'interno e per la pubblica istruzione,  per  l'esecuzione  della
presente legge.