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LEGGE 23 giugno 1927, n. 1110

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico. (027U1110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 14-9-1955
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((Alla  concessione  della  costruzione  e  dell'esercizio  di  vie
funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico,  per  trasporto  di
persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita,
se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio
1926, e con l'osservanza delle seguenti norme. 
 
  Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio
di un Comune la concessione  e'  accordata  dal  sindaco  del  Comune
interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale. 
 
  Qualora la linea si svolga tra piu'  Comuni,  facenti  parte  della
medesima Provincia, la concessione e' accordata dal presidente  della
Giunta  provinciale,  previa  conforme  deliberazione  del  Consiglio
provinciale, adottata dopo  aver  preso  conoscenza  dei  pareri  dei
Consigli comunali dei Comuni interessati. 
 
  Qualora la linea si estenda al  territorio  di  piu'  Province,  la
concessione e accordata dal Ministero dei  trasporti,  previo  parere
dei Consigli provinciali interessati)).