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LEGGE 6 agosto 1926, n. 1365

Norme per il conferimento dei posti notarili. (026U1365)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-1-2018
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
  I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a  concorso  per
esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno,  per  quel
numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la  giustizia.
(6) 
 
  L'esame avra' carattere teorico pratico  e  le  modalita'  relative
saranno stabilite con decreto del Ministro stesso. 
 
  Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono: 
 
    a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo  5  della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive  modificazioni;  tuttavia
l'esercizio dell'azione penale per un reato non  colposo  punito  con
pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la  partecipazione
al concorso; 
 
    b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data  del  bando  di
concorso; 
 
    b-bis)  non  essere  stati  dichiarati  non  idonei  ((in  cinque
precedenti concorsi)); l'espulsione del candidato dopo  la  dettatura
dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita'. (9) 
 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il  Regio  D.L.  20  gennaio  1936,  n.   163,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 11 maggio  1936,  n.  889,  ha  disposto  (con
l'art. 4, comma 2) che "Gli stessi candidati,  i  quali,  dopo  avere
ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano
sostenere le prove scritte perche' richiamati alle armi o comunque  a
causa del servizio militare, sono ammessi al primo  concorso  per  la
nomina  a  notaro  che  venga   indetto   successivamente   al   loro
congedamento, prescindendo dal requisito del limite di  eta'  di  cui
all'art. 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il  Regio  D.L.  21  ottobre  1937,  n.  2179,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 610, nel  modificare  l'art.
4, comma 2 del Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163,  convertito  senza
modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n.  889,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 6,  comma  1)  che  "I  benefici  stabili  negli
articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge  21  gennaio  1936-XIV,  n.
163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono  estesi,
in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed  avvocati  ed  ai
candidati negli esami di procuratore, di  avvocato  e  di  notaio,  i
quali, in  dipendenza  di  servizio  militare  non  isolato  prestato
all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano
a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute  negli
articoli stessi". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "In deroga alla disposizione dell'art. 1 della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' data facolta'  al  Ministro  per  la
grazia e giustizia di provvedere  mediante  concorso  per  titoli  al
conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che  alla  data
di entrata in vigore del presente  decreto  risulteranno  disponibili
per i notai  di  prima  nomina  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
anzidetta". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 26 luglio 1995, n. 328 ha disposto (con l'art.  1,  comma  8)
che "Il limite di eta' per l'ammissione al concorso per la  nomina  a
notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1  della
legge 6 agosto 1926;  n.  1365,  come  modificato  dal  comma  2  del
presente articolo, non e' elevabile  per  alcuna  causa  prevista  da
disposizioni anteriori alla presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art.  66,  comma  3)
che al fine dell'applicazione della presente modifica, non  si  tiene
conto delle dichiarazioni di non idoneita' rese nei concorsi  banditi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.