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LEGGE 18 marzo 1926, n. 562

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. (026U0562)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 3-5-1926
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Salvi gli  effetti  dei  provvedimenti  di  modifica  o  di  revoca
adottati  in  virtu'  di  delegazione  di  poteri  legislativi,  sono
convertiti in legge i  decreti  Luogotenenziali  ed  i  decreti-legge
indicati nella tabella A annessa alla presente legge. 
 
  Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai  due  decreti-legge
sottoindicati: 
 
                 Ministero dell'economia nazionale. 
 
  Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279: 
 
  All'art. 1, seconda riga, dopo la  parola  «contratto»  aggiungere:
«ed in ogni caso fino al termine  del  contratto  stesso»  cosi'  che
l'articolo risulta il seguente: 
 
  «Per le annate agrarie 1925-26 e  1926-27  o  per  la  sola  annata
1925-26, se ad esse si limiti la durata del  contratto,  ed  in  ogni
caso fino al termine del contratto stesso i locatori di fondi rustici
indicati nel R. decreto  10  settembre  1923,  numero  2023,  avranno
diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro attribuiti  per
le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato decreto». 
 
  Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735: 
 
  Alla  5ª  riga  dell'articolo  unico,  dopo  la   parola:   «alle»,
aggiungere  «votazioni  nelle»,  cosi'  che  l'articolo  risulta   il
seguente: 
 
  «I soci di una cooperativa di consumo i quali abbiano contratto con
l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere
continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro  o
in natura  a  carico  del  bilancio  sociale  non  hanno  diritto  di
partecipare, per tutta la durata di tale rapporto  di  impiego  o  di
lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate  per  l'approvazione
del lancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci della
cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano  partecipato
sono nulle». 
 
  Sono altresi' convalidati i decreti Reali, indicati nella tabella B
annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal  fondo  di
riserva per le spese impreviste. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 marzo 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
    

                              Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea
                              - Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati
                              - Belluzzo - Ciano.

    
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.