stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2317

Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti; l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24; l'Amministrazione delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23; il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24; l'Eritrea, per gli esercizi finanziari dal 1911-12 al 1913-14, e la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13. (025U2317)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-4-1926
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono tradotte in legge le disposizioni  contenute  nei  disegni  di
legge relativi: 
 
  a) ai rendiconti  generali  consuntivi  dell'Amministrazione  dello
Stato, per gli  esercizi  finanziari  dal  1912-13  al  1923-24,  ivi
compresi quelli delle  Ferrovie,  per  gli  esercizi  finanziari  dal
1912-18 al 1922-23, quali risultano dalla annessa tabella A; 
 
  b) ai conti consuntivi del Fondo dell'emigrazione per gli  esercizi
finanziari dal 1910-11 al  1923-24,  quali  risultano  dalla  annessa
tabella B; 
 
  c) ai rendiconti consuntivi dell'Eritrea per gli esercizi 1911-12 e
1912-13, quali risultano dall'annessa tabella C; 
 
  d) al rendiconto consuntivo dell'Eritrea  per  l'esercizio  1913-14
quale risulta dall'annessa tabella D; 
 
  e) ai rendiconti consuntivi della  Somalia  per  gli  esercizi  dal
1910-11 al 1912-13, quali risultano dall'annessa tabella E. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Reggo
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.