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REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2561

Nuove tariffe postali per la Somalia Italiana. (025U2561)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-3-1926
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO D PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749; 
 
  Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205; 
 
  Visto il testo unico delle leggi postali approvato con  R.  decreto
24 dicembre 1899, n. 501; 
 
  Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato
con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120; 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1921, n. 1878, relativa alla  estensione
nel Regno della Convenzione e degli accordi postali di Madrid; 
 
  Visto il R. decreto 18 febbraio 1923,  n.  906,  col  quale  furono
stabilite le tariffe postali della Somalia Italiana in rupia e besa; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 luglio l925, n.  1428,  relativo  alla
estensione nel Regno della Conversione e  degli  accordi  postali  di
Stocolma; 
 
  Visto il R. decreto 18 giugno 1925, n. 1143, col quale  si  estende
alla Somalia il sistema monetario del Regno e  che  pertanto  occorre
stabilire le suddette tariffe in lire e centesimi; 
 
  Ritenuto necessario di fissare per ora le voci di tali  tariffe  in
lire  e  centesimi  nel  rapporto  approssimativo   che   attualmente
intercede tra le due unita' monetarie, per evitare  perturbazioni  al
bilancio coloniale, salvo a ridurle opportunamente  in  momento  piu'
propizio; 
 
  Ritenuto opportuno di stabilire tale rapporto in lire italiane otto
uguali ad una rupia; 
 
  Sentito il Governatore della Somalia Italiana; 
 
  Sentito il Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie,  di  concerto  con  quelli  per  le   finanze   e   per   le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I diritti e le tasse postali per l'interno della Somaliana e  nelle
relazioni tra la detta Colonia ed il  Regno,  la  Repubblica  di  San
Marino, il Dodecaneso, le altre  Colonie  italiane,  l'Albania,  sono
espresse esclusivamente in lire e centesimi e stabilite  dalla  prima
parte della annessa tabella n. 1.