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LEGGE 20 dicembre 1925, n. 2522

Conversione in legge del R. decreto 3 giugno 1924, n. 939, concernente l'autorizzazione agli istituti di credito di consentire sovvenzioni contro cessione a garanzia delle obbligazioni «danneggiati terremoti». (025U2522)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 9-2-1926
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge  il  R.  decreto  3  giugno  1924,  n.  939,
concernente l'autorizzazione agli istituti di  credito  a  consentire
sovvenzioni   contro   cessione   a   garanzia   delle   obbligazioni
«danneggiati terremoti», sostituendosi all'art. 1 il seguente: 
 
  «Art. 1. - Gli istituti indicati all'art. 266 del  testo  unico  19
agosto 1917, n. 1399, e  la  Cassa  nazionale  per  le  assicurazioni
sociali, sono autorizzati a consentire, contro cessione a garanzia di
obbligazioni rilasciate ai  sensi  dell'art.  3  del  R.  decreto  27
settembre 1923, n. 2309, e dei Regi  decreti  23  dicembre  1923,  n.
2873, e 22 gennaio 1924, n. 107, ed in base a  stati  di  avanzamento
stesi o vistati dall'ufficio del Genio civile, sovvenzioni  in  forma
cambiaria, o nella forma di prelevamento in conto  corrente,  per  un
importo  complessivo  non   eccedente   il   valore   attuale   delle
obbligazioni  cedute,  scontate  al  saggio  stabilito   da   ciascun
istituto. 
 
  «Nei casi di decadimento dell'obbligazione previsti  dal  2°  comma
dell'art. 3 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309,  restano
salve le ragioni creditorie degli istituti sovventori verso lo  Stato
fino  alla  concorrenza  dei  quattro   quinti   dell'importo   delle
somministrazioni  fatte,  sempre  quando  le  sovvenzioni   risultino
regolarmente effettuate in base a regolari certificati di avanzamento
dei lavori, rilasciati a norma  dell'art.1  del  R.  decreto-legge  3
giugno 1924, n. 939, subentrando lo Stato  nelle  ragioni  creditorie
degli istituti stessi verso i danneggiati». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 20 dicembre 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                       Mussolini - Volpi - Belluzzo - 
                                         Giuriati.                    
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.