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REGIO DECRETO 1 settembre 1925, n. 2009

Regolamento per i Convitti nazionali. (025U2009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 1-10-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  Nostro  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054,   relativo
all'ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali; 
 
  Considerata la necessita' di emanare uno speciale  regolamento  sui
Convitti nazionali; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  I Convitti nazionali attingono i mezzi pel loro mantenimento: 
 
  a) dalle rendite del proprio patrimonio; 
 
  b) dalle rette dei convittori; 
 
  c) dai contributi,  canoni  o  sussidi  corrisposti  da  Provincie,
Comuni o da altri Enti morali.