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REGIO DECRETO 6 novembre 1924, n. 2376

Estensione alla città di Fiume e relativo territorio della legislazione sulla tutela artistica e monumentale e delle bellezze naturali e panoramiche. (024U2376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1925
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-6-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211; 
 
  Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Sono pubblicati ed hanno vigore anche nella citta' di Fiume  e  nel
territorio annesso al Regno d'Italia in virtu' dell'articolo 2 del R.
decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211: 
 
    a) il R. decreto 19 settembre 1921,  n.  1389,  col  quale  venne
estesa alle nuove Provincie la legislazione sulla tutela artistica  e
monumentale vigente nel Regno; 
 
    b) il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 241, col quale venne  estesa
alle nuove Provincie la legge 11 giugno 1922, n.  778,  sulla  tutela
delle bellezze naturali e panoramiche.