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REGIO DECRETO-LEGGE 9 aprile 1925, n. 375

Provvedimenti sul riordinamento delle Borse. (025U0375)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-4-1925
al: 7-8-1931
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925,  n.  176,  e  7  marzo
1925, n. 222, concernenti il riordinamento delle Borse; 
 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  col
Ministro per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'obbligo del versamento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge  26
febbraio 1925, n. 176, e' esteso  anche  agli  ordini  di  vendita  a
termine di titoli esclusi quelli di Stato o garantiti dallo  Stato  e
le cartelle fondiarie.