stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2359

Disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, in Roma. (024U2359)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/1931)
nascondi
vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 7-4-1925
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Regio istituto italiano di archeologia  e  storia  dell'arte  in
Roma  assumera'  le  funzioni  di  organo  di  coordinamento   e   di
propulsione degli studi di archeologia  e  di  storia  dell'arte  nel
Regno, di concerto con le Regie scuole italiane di archeologia  e  di
storia dell'arte istituite presso la Regia universita' di Roma e  gli
insegnamenti di dette discipline nelle altre universita', del Regno e
mediante accordi con gli uffici ed istituti cui dallo Stato  o  dagli
Enti locali e' affidata la tutela archeologica ed artistica.