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REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 63

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private. (025U0063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 1 
 
     PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 
                                                (3) (4) (5) (6) ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha  disposto  (con  l'art.  354,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle  emanate  in
attuazione delle norme abrogate  o  sostituite  continuano  a  essere
applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  presente  codice  nelle
corrispondenti materie e comunque non oltre il termine  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 355". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,  come  modificato  dal  D.L.  3
giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla  L.  2  agosto
2008, n.  129,  ha  disposto  (con  l'art.  354,  comma  4)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in  attuazione  delle
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in  quanto
compatibili, fino alla data di entrata in  vigore  dei  provvedimenti
adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie  e
comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal  comma  2
dell'articolo 355". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2008, n. 207,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 354, comma 4)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in  attuazione  delle
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in  quanto
compatibili, fino alla data di entrata in  vigore  dei  provvedimenti
adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie  e
comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'articolo 355". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,  come  modificato  dal  D.L.  1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla  L.  3  agosto
2009, n.  102,  ha  disposto  (con  l'art.  354,  comma  4)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in  attuazione  delle
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in  quanto
compatibili, fino alla data di entrata in  vigore  dei  provvedimenti
adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie  e
comunque non oltre ventiquattro mesi dopo  il  termine  previsto  dal
comma 2 dell'articolo 355". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 354, comma 4)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in  attuazione  delle
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in  quanto
compatibili, fino alla data di entrata in  vigore  dei  provvedimenti
adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie  e
comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal  comma  2
dell'articolo 355".