stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2310

Modificazione alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, circa l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole all'estero. (024U2310)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 21-2-1925
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 42; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
esteri, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 2 della legge 12 febbraio 1903, n.  42  e'  modificato  come
segue: 
 
  «L'ammontare dei mutui di cui all'art.1 della stessa legge,  dovra'
essere limitato in guisa che le quote  di  ammortamento,  i  relativi
interessi ed i fitti da pagarsi per le  sedi  delle  scuole  Italiane
all'estero non di proprieta' dello Stato, siano ogni  anno  contenuti
nella  somma  stanziata  nel  relativo  capitolo  del  bilancio   del
Ministero degli affari esteri».