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REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1924, n. 1825

Disposizioni relative al contratto d'impiego privato. (024U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n.102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 7-12-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale  9  febbraio  1919,  n.  112,  sul
contratto d'impiego privato; 
 
  Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n.  2686,  modificato  dal  R.
decreto 8 agosto 1924, n. 1375, ed il R. decreto 23 maggio  1924,  n.
927, che stabiliscono norme per la risoluzione delle controversie  su
diritti derivanti dal contratto d'impiego privato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, col Ministro per l'interno e col Ministro per la  giustizia
e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il contratto d'impiego privato, di cui  nel  presente  decreto,  e'
quello per il quale  una  societa'  o  un  privato,  gestori  di  una
azienda, assumono al  servizio  dell'azienda  stessa,  normalmente  a
tempo indeterminato, l'attivita' professionale dell'altro contraente,
con funzioni di collaborazione  tanto  di  concetto  che  di  ordine,
eccettuata pertanto ogni prestazione che sia  semplicemente  di  mano
d'opera. 
 
  Il  contratto  d'impiego  privato  puo'  anche  essere  fatto   con
prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal  caso  le
disposizioni del presente decreto che presuppongono  il  contratto  a
tempo indeterminato, quando l'aggiunzione  del  termine  non  risulti
giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta
per eludere le disposizioni del decreto.