stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1924, n. 1100

Norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. (024U1100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-7-1924
al: 23-8-1944
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con gli altri Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ogni Ministro ha, alla propria esclusiva dipendenza,  un  Gabinetto
costituito da: 
 
  un capo di Gabinetto; 
 
  un segretario particolare; 
 
  non piu' di tre funzionari del gruppo A o del gruppo B, di cui  uno
solo con grado superiore al settimo; 
 
  non piu' di tre impiegati del gruppo C,  di  cui  uno  solo  potra'
avere il grado di archivista capo. 
 
  Al Gabinetto della Presidenza del  Consiglio  sono  applicabili  le
norme del presente decreto. 
 
  I distacchi di  funzionari,  in  caso  di  eccezionale  lavoro,  ai
Gabinetti dei Ministri  possono  essere  autorizzati  soltanto  nella
stessa Amministrazione per decreto Ministeriale, da registrarsi dalla
Corte dei conti. I distacchi non possono complessivamente superare il
numero di tre funzionari per ogni Gabinetto.