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REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 751

Riordinamento degli usi civici nel Regno. (024U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (in G.U. 03/10/1927, n. 228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal: 3-10-1927
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Viste le disposizioni legislative emanate in materia di usi  civici
e demani comunali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, Ministro per l'interno ad interim per gli affari esteri,  e
con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e
gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((Per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici  e
di  qualsiasi  altro  diritto  di  promiscuo  godimento  delle  terre
spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune,  e
per  la  sistemazione  delle  terre  provenienti  dalla  liquidazione
suddetta e delle altre possedute  da  Comuni,  universita'  ed  altre
associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio  di
usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge)).