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REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3181

Convenzioni concluse fra l'Italia e la Repubblica Austriaca per l'estradizione dei malfattori; per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale. (023U3181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1924
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 30-3-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, ad  interim
per gli affari esteri e Ministro Segretario di Stato  per  l'interno,
di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Piena ed  intera  esecuzione  e'  data  alle  seguenti  convenzioni
conchiuse a Roma il 6  aprile  1922  fra  l'Italia  e  la  Repubblica
Austriaca: 
 
    1° Convenzione estradizione malfattori; 
 
    2°  Convenzione  per  la  protezione  legale  e  giudiziaria  dei
rispettivi sudditi; 
 
    3° Convenzione per  l'esecutorieta'  delle  sentenze  in  materia
civile e commerciale. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                 Mussolini - Oviglio. 
 
  Visto il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1924 
 
    Atti del Governo, registro 221, foglio 127. - Granata.