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REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 3236

Convenzione fra l'Italia ed altri Stati circa gli investimenti in prestiti di guerra austriaco e ungherese. (023U3236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1924
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vigente al 02/05/2024
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Testo in vigore dal: 23-3-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato  ad  interim
per gli  affari  esteri  e  Ministro  Segretario  per  l'interno,  di
concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di  culto  e  col
Ministro per le finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data  alla  Convenzione  conchiusa  a
Roma il 6 aprile 1922, fra l'Italia, la Repubblica  Cecoslovacca,  lo
Stato Polacco, il Regno di Romania ed il Regno dei  Serbi,  Creati  e
Sloveni, relativa agli investimenti in prestiti di  guerra  austriaco
ed ungherese. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                   Mussolini - Oviglio - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 222, foglio 18. - Granata.