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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 3221

Proroga del disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge n. 1800 del 21 dicembre 1922, concernente la radiazione delle unità inscritte nel Regio naviglio. (023U3221)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-3-1924
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, che stabilisce
i limiti di servizio effettivo dopo i quali ciascuna unita' inscritta
nel Regio naviglio deve essere radiata; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di  concerto  col
Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'autorizzazione data al Ministro per la marina  con  l'articolo  8
del R. decreto-legge 1800 in data 21 dicembre 1922 e' prorogata di un
anno.