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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3164

Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte. (023U3164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal: 28-2-1924
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferiti al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La cura degli interessi archeologici e artistici e' affidata,  alla
dipendenza   del    Ministero    dell'istruzione    pubblica,    alle
Soprintendenze  alle  opere  di  antichita'  e  d'arte,  alle   quali
spettano, pertanto, le funzioni di tutela e di conservazione, di  cui
alle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23  giugno  1912,  n.  688,  e  11
giugno 1922, n. 788.