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REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1252

Che dispone il passaggio della «Gazzetta ufficiale» del Regno dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto e detta le norme per la compilazione e la pubblicazione di essa. (023U1252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1984)
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Testo in vigore dal: 1-7-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           por grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del  Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il Regio decreto 8 giugno 1893, n. 377; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, numero 749; 
 
  Visto il Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro  della  giustizia  e  degli  affari  di
culto, di concerto col Ministro dell'interno  e  col  Ministro  delle
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Gazzetta Ufficiale del Regno e' pubblicata a cura del  Ministero
della giustizia  e  degli  affari  di  culto,  in  conformita'  delle
disposizioni del presente decreto.