stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 29 marzo 1923, n. 800

Che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi. (023U0800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 27-4-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920,  n.
1778; 
 
  Sentita la Commissione che fu istituita con il  Nostro  decreto  20
gennaio 1921, con l'incarico di stabilire i criteri di massima per la
scelta dei toponimi nei territori annessi e di  proporre  la  lezione
ufficiale dei nomi dei Comuni, delle frazioni e delle altre localita'
abitate dei territori predetti; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro presidente del  Consiglio  dei  ministri,
Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Agli effetti di cui negli articoli seguenti,  sono  pubblicati  gli
uniti elenchi di nomi dei Comuni e di  altre  localita'  delle  nuove
Provincie del Regno, visti e firmati, d'ordine Nostro,  dal  Ministro
dell'interno. 
 
  Lo  stesso  Ministro  e'  autorizzato  a  pubblicare,  con  proprio
decreto, agli effetti medesimi, gli elenchi  che  successivamente  si
rendessero necessari, e ad introdurre  le  variazioni  occorrenti  in
quelli allegati al presente decreto. 
 
  Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi uniti al decreto - e
cioe' per i nomi delle localita' minori, e delle  sedi  d'uffici  che
venissero nuovamente costituiti, ed in  generale  per  tutti  i  nomi
degli Enti geografici e topografici non ancora fissati  ufficialmente
- le Autorita' e le Amministrazioni accoglieranno  intanto  le  forme
adottate nei Prontuari e Repertori della  Reale  Societa'  geografica
italiana.