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REGIO DECRETO 29 ottobre 1922, n. 1825

Che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario. (022U1825)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-4-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 34, con il quale  il
Governo del Re fu autorizzato a compilare il regolamento generale per
l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei  decreti  sul  credito
agrario; 
 
  Veduto il testo  unico  delle  leggi  e  dei  decreti  sul  credito
agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del  testo  unico
delle leggi e dei  decreti  sul  credito  agrario,  composto  di  179
articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1922. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                      FACTA. BERTINI. 
 
  Visto il guardasigilli: OVIGLIO