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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 241

Che estende alle nuove Provincie la legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse artistico. (023U0241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1925)
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Testo in vigore dal: 3-3-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 920, n. 1332; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
coi Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze; 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai territori annessi al Regno con le leggi  26  settembre  1920,  n
1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e' estesa la legge 11 giugno 1922,
n. 778, per la tutela delle bellezze naturali  e  degli  immobili  di
particolare interesse artistico.