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REGIO DECRETO 8 settembre 1922, n. 1794

Che ammette alla sovvenzione annua governativa prevista dal decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919. n. 454, l'impianto proposto dal Consorzio di bonifica di settima presa inferiore per un gassogeno coti impiego dei combustibili nazionali. (022U1794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-2-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio o per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, numero 454; 
 
  Visto il Nostro decreto 1° febbraio 1922, n. 166; 
 
  Sentita la seconda sezione  del  Consiglio  superiore  delle  acque
nominata a termini dell'art. 12 del decreto 2 maggio 1920, n. 597; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro dei lavori pubblici di  concerto
col Ministro del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura: 
 
  Abbiamo decretato c decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' ammessa alla sovvenzione annua governativa prevista dall'art.  1
del decreto-legge  Luogotenenziale  del  28  marzo  1919,  num.  454,
prorogato, con decreto Reale  1°  febbraio  1922,  n.166,  l'impianto
proposto dalla Deputazione del Consorzio di bonifica di settima presa
Inferiore  di  un  gassogeno  tipo   Crossley,   per   l'impiego   di
combustibili  nazionali  per  la  produzione   del   gas   necessario
all'azionamento di un motore da 105 HP,  azionante  le  idrovere  che
servano al prosciugamento dei 2270 ettari di terreno del Comprensorio
Consorziale con un'utilizzazione media annua di 1.500 oro e cioe' per
una potenza tarmica di 425 milioni di calorie.