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REGIO DECRETO 29 dicembre 1921, n. 2158

Che autorizza il comune di Muggia a riscuotere alcuni tributi locali. (021U2158)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-6-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Visto  il  regolamento   comunale   valevole   per   le   provincie
dell'Istria; 
 
  Vista la legge 19 dicembre 1874, B. L. P. n. 3, ex 1875; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Su proposta del presidente del Consiglio dei  ministri,  segretario
di Stato per gli affari dell'interno, di  concerto  con  il  ministro
delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il comune di Muggia e' autorizzato a riscuotere i seguenti tributi: 
 
    1° diritti di segreteria nella misura di  L.  2  per  foglio  per
scritture estratte dall'archivio  comunale  e  di  cent.  50  per  il
rilascio di qualsiasi certificato, eccettuati quelli per i poveri. 
 
  Tali diritti non sono applicabili nei confronti delle  autorita'  e
degli uffici statali; 
 
    2° una tassa sul bestiame nella misura annua di lire 100 per ogni
cavallo di lusso: 
 
  lire 50 per ogni cavallo da tiro; 
 
  lire 20 per ogni bue adibito ad usi agricoli industriali; 
 
  lire 20 per ogni mulo; 
 
  lire 10 per ogni asino; 
 
    3° una tassa nella misura annua di: 
 
  lire 100 per ogni vettura di lusso a due cavalli; 
 
  lire 50 per ogni vettura di lusso ad un cavallo; 
 
  lire 30 per ogni vettura da nolo; 
 
    4° una tassa sui domestici nella misura annua di L. 30 per uomini
e di L. 20 per donne; 
 
    5° una tassa nella misura annua di: 
 
  L. 50 per ogni biliardo privato; 
 
  L. 100 per ogni biliardo pubblico; 
 
  L. 20 per ogni pianoforte; 
 
    6° una tassa di L. 5 per ettolitro sulla fabbricazione  di  acque
gazzose; 
 
    7° una tassa sui cani nella misura annua di L.  50  per  cani  di
lusso e caccia e L. 5 per cani da guardia; 
 
    8º le tasse edilizie nella misura indicata nella tariffa  annessa
al presente decreto che sara' vistata, d'ordine Nostro, dal  ministro
proponente.