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REGIO DECRETO 27 novembre 1921, n. 2140

Concernente l'ordinamento del personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni. (021U2140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-4-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale  14  febbraio  1918  n.  265,  col
quale, durante il periodo della guerra e fino  a  sei  mesi  dopo  la
conclusione della pace, venivano apportate modificazioni alla normale
tabella  organica  del  personale  direttivo  dei  Depositi   cavalli
stalloni; 
 
  Visto il R. decreto 8 ottobre  1920,  n.  1389,  col  quale  veniva
stabilita la cessazione dello stato di guerra per ogni effetto col 31
ottobre 1920; 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri  segretari  di  Stato  per  gli
affari della guerra e dell'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A partire dal 30 aprile 1921 l'ordinamento del personale  direttivo
dei  Depositi  cavalli  stalloni  torna  ad  essere  determinato   in
conformita' del previsto del Regio decreto 9 ottobre  1903,  n.  352,
modificato dal decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746.