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REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1965

Concernente la partecipazione del Governo italiano e dei Governi coloniali della Tripolitapia, Cirenaica, Eritrea e Somalia all'Istituto internazionale del freddo a Parigi. (020U1965)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 8-4-1921
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Riconosciuta la opportunita' che il Governo italiano  e  i  Governi
coloniali di Tripolitania, Cirenaica, Eritrea  e  Somalia  aderiscano
all'Istituto internazionale del  freddo,  istituitosi  a  Parigi  con
convenzione 21 giugno 1920; 
 
  Visto il decreto legge 27 aprile 1919, n. 661, che  attribuisce  al
Ministero per l'agricoltura le iniziative riguardanti le applicazioni
pratiche del freddo; 
 
  Vista  la  convenzione  21  giugno  1920,  che   in   ordine   alla
partecipazione dei vari paesi all'Istituto internazionale del  freddo
stabilisce  per  i  Governi  aderenti  alla   prima   categoria   una
sovvenzione annua di franchi 12.000 con diritto a sei  rappresentanti
nella Conferenza generale, e per quelli aderenti alla sesta categoria
fr. 1.000 con un rappresentante; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura, di concerto con i  ministri  segretari  di  Stato  per
l'interno, le colonie, i lavori pubblici, la Marina; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Il Governo  italiano  aderisce  all'  Istituto  internazionale  del
freddo isrivendosi alla prima categoria.