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REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1921, n. 77

Che accorda fino al 30 giugno 1921, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali per gli oggetti offerti in dono ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 nella Garfagnana e nella Lunigiana. (021U0077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-2-1921
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuta la necessita' di esentare dai gravami doganali gli oggetti
mandati in soccorso ai danneggiati dal terremoto  del  6-7  settembre
1920; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' accordato sino al 30 giugno 1921, l'esenzione al  dal  pagamento
dei diritti doganali per gli oggetti provenienti dall'estero e  dalle
colonie ed offerti in dono  ai  danneggiati  dal  terremoto  del  6-7
settembre 1920 nella Garfagnana e nella Lunigiana. 
 
  Tale esenzione e'  concessa  dal  ministro  delle  finanze  con  le
cautele necessarie e si estende agli  oggetti  gia'  ammessi  per  la
medesima ragione alla importazione nello Stato dal 1° dicembre 1920.