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REGIO DECRETO 16 dicembre 1920, n. 1937

Che approva le norme di carattere transitorio per la costruzione, in Roma, di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore. (020U1937)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1921
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-2-1921
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n.  1522,  col  quale  fu
approvato il regolamento edilizio speciale per la citta' di Roma; 
 
  Viste le deliberazioni 22 e 26 marzo 1920, approvate  dalla  Giunta
provinciale amministrativa, con le quali  il  Consiglio  comunale  di
Roma, derogando ad alcune disposizioni di detto regolamento, approvo'
delle norme di carattere transitorio per la costruzione di  palazzine
nelle zone destinate a villini dal piano regolatore in vigore; 
 
  Visto le norme stesse; 
 
  Ritenuto che contro le citate deliberazioni  ha  fatta  opposizione
l'ingegnere Adolfo Sebastiani, sostenendo: a) mancanza di  necessita'
di una deroga generale al regolamento speciale, la quale  profittera'
solo ai proprietari dello aree, elevando i prezzi e l'opportunita' di
provvedere invece caso per caso, per non  alterare  il  carattere  di
signorilita' delle zone in questione; b) la necessita'  di  osservare
le forme stabilite per la modificazione dei piani regolatori; 
 
  Considerato che  la  presente  acutissima  crisi  delle  abitazioni
reclama pronti rimedi  ed  e'  quindi  urgente  adottare  tutti  quei
provvedimenti i quali valgano ad alleviarla; 
 
  Che le nuove norme, intese a  conseguire  un  intenso  sfruttamento
delle aree fabbricabili, sono pertanto giustificate; 
 
  Che l'adozione di norme  eccezionali  caso  per  caso,  mentre  non
eviterebbe la speculazione sulle aree,  arresterebbe  le  iniziative,
aumenterebbe grandemente il  lavoro  degli  uffici  e  lascerebbe  il
sospetto di parzialita'; 
 
  Che la costruzione delle palazzine in  luogo  dei  villini,  mentre
consente  una  maggiore  utilizzazione   del   suolo,   assicura   il
raggiungimento  degli  altri  bisogni  edilizi,  e   in   particolare
dell'aereazione e del decoro; 
 
  Che ne' la legge, ne' l'atto di approvazione del  piano  regolatore
stabiliscono la definizione giuridica del villino, ma il  concetto  e
le  caratteristiche  relative  trovano  vita  e  forma  delle   norme
costruttive determinate dal regolamento speciale edilizio; 
 
  Che pertanto  nulla  vieta  di  modificare  tali  norme  senza  una
contemporanea  variante  al  piano  regolatore  quando  si   mantenga
inalterato il concetto  di  fabbricazione  estensiva,  caratteristica
della zona a villini; 
 
  Vista la legge 11 luglio 1907, n. 502; 
 
  Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Sono approvata le norme di  carattere  transitorio  deliberate  dal
comune di Roma per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a
villini dal piano regolatore, giusta il testo contenuto nello schema,
visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dito a Roma, addi' 16 dicembre 1920. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                               Peano. 
 
  Visto, il guardasigilli: Fera.