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REGIO DECRETO 11 marzo 1920, n. 292

Concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale del R. corpo del genio civile. (020U0292)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-12-1919
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27  ottobre  1919,
n. 2231; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale tecnico del R. corpo del genio civile si distingue  in
personale superiore ed in personale di 2ª categoria. 
 
  I gradi della carriera tecnica superiore sono i seguenti: 
 
    presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
 
    presidenti  di  sezione  del  Consiglio  superiore   dei   lavori
pubblici; 
 
    ispettori superiori; 
 
    ingegneri capi; 
 
    ingegneri; 
 
    ingegneri allievi; 
 
  Il personale tecnico di 2ª categoria  e'  costituito  dai  geometri
(unico grado).