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REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1919, n. 2588

Che reca provvedimenti a favore dei Comuni danneggiati dal ciclone del 30 agosto 1919 in provincia di Udine. (019U2588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-11-1920
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro dell'interno, e coi ministri,  segretari  di  Stato  per  il
tesoro, per le finanze e per le terre liberate; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spESa di L. 1.000.000, da stanziarsi nella  parte
straordinaria dello stato di previsione del  bilancio  del  Ministero
dei lavori pubblici, per l'esercizio in  corso,  per  provvedere  nei
comuni di San Giorgio di Richinvelda, Artegna e Buia, in provincia di
Udine, danneggiati dal ciclone del 30 agosto 1919: 
 
    a) alle demolizioni, ai puntellamenti di  edifici  pericolanti  e
agli sgomberi di aree pubbliche; 
 
    b) al restauro degli  stabili  che  non  potrebbero  dare  sicura
abitazione alle persone che  li  occupano  senza  la  esecuzione  dei
lavori di riparazione; 
 
    c) alla concessione di sussidi in misura non superiore alla meta'
della spesa strettamente necessaria  per  riparare  edifici  pubblici
provinciali e comunali o appartenenti ad enti morali, ed  edifici  di
uso pubblico. 
 
  Alla  iscrizione  della  predetta  somma  di  L.  1.000.000   sara'
provveduto con decreto del  ministro  del  tesoro  con  contemporanea
diminuzione per egual somma  degli  stanziamenti  di  altri  capitoli
della parte straordinaria  del  bilancio  del  Ministero  dei  lavori
pubblici per l'esercizio 1919-920.