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DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1918, n. 2109

Che autorizza la Camera di commercio e industria di Napoli a prelevare un diritto sugli atti e sui certificati da essa rilasciati. (018U2109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1919
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-3-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle  Camere
di commercio e industria ed il regolamento  per  la  sua  esecuzione,
approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245; 
 
  Viste le deliberazioni 24 settembre 1915 ed 11 ottobre  1917  della
Camera di commercio e industria di Napoli; 
 
  Udito il parere del Consiglio superiore del commercio; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  La Camera di commercio e  industria  di  Napoli  e'  autorizzata  a
prelevare un diritto sugli atti e sui certificati da essa  rilasciati
in conformita' della tariffa stabilita come segue: 
 
                              TARIFFA. 
 
    1. Per i certificati non altrimenti specificati,  esclusi  quelli
che sono per legge gratuiti, L. 3. 
 
    2. Per i certificati d'idoneita' a concorrere ad aste ed  appalti
pubblici, aste e licitazioni private, L. 3. 
 
    3. Per i certificati di attestazione di usi gia'  raccolti  dalla
Camera, L. 4. 
 
    4. Per i certificati  di  constatazione  di  usi  mercantili  non
iscritti nella raccolta della Camera di commercio, L. 5. 
 
    5. I certificati per svincolo di cauzione di esattori consorziati
e comitati saranno esenti. 
 
    6. Per i duplicati di certificati chiesti  contemporaneamente  al
certificato originalo, L. 1. 
 
    7. Per ogni vidimazione di firma, L. 0,50. 
 
  Per ogni firma se la vidimazione e' collettiva, L. 0,25. 
 
  Per copie di deliberazioni ed altri atti ufficiali della  Camera  e
di documenti deposti nei suoi uffici, per un foglio di due  facciate,
L.3. 
 
    8. La visione di  atto  ufficiale  e  documenti  esistente  negli
archivi della Camera e' esente. 
 
    9. Per ogni certificazione fuori di ufficio  oltre  le  spese  di
trasferta che spetteranno agli incaricati  della  Camera  secondo  la
tariffa giudiziaria per le preture, L. 5. 
 
   10. Per le ordinanze  per  autorizzare  gli  agenti  di  cambio  e
sensali a rilasciare dei certificati, L. 1. 
 
   11. Per i certificati di idoneita' ad esercitare  le  funzioni  di
spedizioniere doganale od altre funzioni pubbliche, L. 5. 
 
  E' abrogato il R. decreto 11 ottobre 1863, numero DCCCCXXX. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                           Ciuffelli. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Facta.