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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2071

Che estende la giurisdizione dei tribunali militari di Vallona e di Tripoli a tutti i militari e militarizzati della R. marina. (018U2071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1919
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vigente al 02/05/2024
Testo in vigore dal: 13-2-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al Governo del Re con  la  legge  22
maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il Codice penale militare marittimo; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 90; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina, di concerto coi  ministri
della guerra, di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La giurisdizione del tribunale militare per l'esercito  in  Vallone
viene estesa a tutti i militari e militarizzati della R. marina,  sia
destinati a terra che a bordo di navi  ivi  dislocate,  anche  per  i
reati di cui nel capoverso dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10
gennaio 1918, n. 90, applicandosi,  in  quest'ultimo  caso,  le  pene
portate  dal  Codice  penale  militare  marittimo   e   dal   decreto
Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 196.