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DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2081

Concernente la sistemazione dei torrenti a difesa del comune di Messina e le opere di riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 19 giugno 1916 nella frazione Filicudi del comune di Lipari. (018U2081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1919
Decreto-Legge Luogotenenziale convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-1-1919
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi
ministri del tesoro e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere a spese dello  Stato,
a termini della legge 13  luglio  1911,  n.  774,  alla  sistemazione
idraulico-forestale dei bacini montani, e,  in  quanto  occorra,  col
contributo e le norme di cui all'art. 37 della legge 25 giugno  1906,
n.  255,  alla  sistemazione  anche  di  pianura  dei  torrenti   che
interessano il comune di  Messina,  in  quanto  le  opere  abbiano  i
requisiti degli articoli 5 e 7 del  testo  unico  delle  leggi  sulle
opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, modificato  dalla  legge  13
luglio 1911, n. 774. 
 
  Resta ferma la competenza del Comune a provvedere,  a  norma  delle
leggi vigenti, alla sistemazione urbana dei torrenti stessi,  e  alla
riparazione  dei  danni   prodotti   nell'abitato   dalle   alluvioni
dell'ottobre 1917. 
 
  Per i lavori piu' urgenti, a cura dello Stato, di cui al  1°  comma
del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire  2,000,000  che
sara' stanziata per: 
 
  lire 400,000 nell'esercizio 1918-919; 
 
    »  700,000       »        1919-920; 
 
    »  900,000       »        1920-921.