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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2029

Che sopprime per i giornali quotidiani l'obbligo della pubblicazione in limitato numero di pagine. (018U2029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1919
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visti i Nostri decreti 2 dicembre 1917,  n.  1938,  e  21  febbraio
1918, n. 301; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro, di concerto con i ministri dell'interno  e  di
grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  A decorrere dal 1°  gennaio  1919  e'  soppresso,  per  i  giornali
quotidiani di cui alla lettera a) dell'art. 3 del  Nostro  decreto  2
dicembre 1917, n. 1938,  l'obbligo  di  pubblicare  in  ciascun  mese
cinque numeri di due pagine; e quelli aventi dimensioni non superiori
a 18 decimetri quadrati di stampa in ogni facciata, sono  autorizzati
a pubblicare non piu' di sei numeri in sei pagine in ciascun mese. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1918. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                        ORLANDO - CIUFFELLI - SACCHI. 
 
  Visto, Il guardasigilli: SACCHI.