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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1918, n. 2025

Che apporta modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, numero 444, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. (018U2025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1919
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vigente al 04/05/2024
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Testo in vigore dal: 8-2-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il R. decreto 4 settembre 1898, n. 444; 
 
  Sentito il Consiglio superiore di marina; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro della marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'articolo 47 del regolamento sull'avanzamento dei corpi militari
della R. marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898,  n.  444,
e' apportata la seguente aggiunta: 
 
  «I graduati ed i comuni di 1ª classe che in tre successivi scrutini
per la formazione dei quadri ordinari d'avanzamento per la promozione
ad un medesimo grado (esclusi quindi, nel computo dei tre  successivi
scrutini, quelli relativi ai quadri suppletivi  di  cui  all'articolo
seguente) sieno dichiarati non  idonei  per  le  deficienti  qualita'
professionali  o  per  la  condotta,  sono  definitivamente   esclusi
dall'avanzamento,  nell'intesa  che   fra   la   prima   e   l'ultima
dichiarazione di non idoneita' debba intercedere un periodo di  tempo
non inferiore a due anni».