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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2145

che estende a tutte le altre requisizioni di materiali, interessanti l'Amministrazione militare; le norme del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 699, circa le controversie in materia di requisizione di immobili, quadrupedi e veicoli. (017U2145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1918
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Testo in vigore dal: 28-1-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione, 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re  dalla
legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693; visto  il  decreto-legge  22
aprile 1915, n. 506; i Nostri decreti 30 ottobre 1915, n. 1570  e  26
aprile 1917, n. 699; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro per le armi e  munizioni,  di  concerto
coi ministri della guerra, della marina, di grazia, giustizia e culti
e del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le norme contenute nel Nostro  decreto  26  aprile  1917,  n.  699,
riguardante le controversie in materia di requisizioni  di  immobili,
quadrupedi e veicoli, che si eseguiscano per ordine  delle  autorita'
del R. esercito e della R. marina  sono  estese,  salvo  il  disposto
dell'articolo seguente, a tutte le altre  requisizioni  di  materiali
interessanti l'Amministrazione  militare,  per  le  quali  non  siasi
provveduto con disposizioni speciali.