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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 dicembre 1917, n. 2128

Col quale nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, è istituito, per l'esercizio finanziario 1917-918, il cap. 235-bis. (017U2128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1918
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
dei poteri eccezionali per la guerra; 
 
  Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello per l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione
pubblica per l'esercizio finanziario 1917-1918 e' istituito  il  cap.
n. 235-bis «Compensi per lavori straordinari  durante  la  guerra  ai
restauratori, agli amanuensi, ai  soprastanti  ed  ai  custodi  delle
antichita'  e  delle  belle  arti»  con  lo  stanziamento   di   lire
settantanovemilacentoquaranta (L. 79,140). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                          Orlando - Nitti - Berenini. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.