stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 novembre 1917, n. 2127

Che stabilisce l'indennità di carica per l'ispettore comandante delle guardie di città residente in Roma. (017U2127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1918
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 3-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto  il  R.  decreto  22  giugno  1905,   n.   449,   concernente
l'indennita' di carica agli appartenenti al corpo  delle  guardie  di
citta' residenti in Roma; 
 
  Viste le tabelle organiche annesse al  Nostro  decreto  14  ottobre
1917, n. 1732; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  L'indennita'  di  carica   attribuita   all'ispettore   comandante,
residente in Roma, dal R. decreto 22 luglio 1905, n. 449, e' fissata,
per il grado corrispondente di tenente  colonnello  nel  Corpo  delle
guardie di citta', di cui nella tabella organica  annessa  al  Nostro
decreto 22 giugno 1905, n. 449, nella misura di L. 800 annue. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 novembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                             Orlando. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.