stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2115

Col quale è aumentato lo stanziamento del capitolo 189-quater dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1917-918. (017U2115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1918
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 1-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
dei poteri eccezionali per la guerra; 
 
  Visti i Regi decreti 25 aprile e 23 maggio 1915, numeri 559, 675  e
688 sulla revisione preventiva della stampa, la censura  telegrafica,
telefonica e radiotelegrafica; 
 
  Vista la legge 28 ottobre 1917, n, 1751; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento del capitolo n. 189-quater «Compensi ad  impiegati,
scrivani   e   basso   personale,   nonche'   a   persone    estranee
dell'Amministrazione per il lavoro prestato  negli  uffici  istituiti
per la censura, ecc.» dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero  dell'interno  per  l'esercizio  finanziario  1917-918   e'
aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500.000). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1917 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                     Orlando - Nitti. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.