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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2109

Che aumenta lo stanziamento del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1917-1918. (017U2109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1918
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-2-1918
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D' ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al  Governo
dei poteri eccezionali per la guerra; 
 
  Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il  tesoro,  di
concerto con quello per la marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo stanziamento  del  capitolo  n.  60  «Corpo  Reale  equipaggi  -
Soprassoldi e spese varie relative» dello stato di  previsione  della
spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917 918
e' aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000). 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1917. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                          Orlando - Nitti - Del Bono. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.