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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2111

Col quale è autorizzata la coniazione ed missione di una nuova moneta da centesimi 20, in lega di nickel e rame, rendendosene per tutti obbligatoria l'accettazione per somma inferiore a lire cinque. (017U2111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1947)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 21-6-1947
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Riconosciuta la necessita' di provvedere  alla  coniazione  di  una
nuova moneta da centesimi 20 per rimediare ai  bisogni  della  minuta
circolazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri: 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  E' autorizzata la coniazione ed emissione di una  nuova  moneta  da
centesimi 20 in lega di nickel e rame, per l'ammontare di 16  milioni
di lire. (1) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il  Regio  D.L.  21  gennaio  1923,  n.   215,   convertito   senza
modificazioni dalla L. 17 aprile  1925,  n.  473,  ha  disposto  (con
l'art. 3, comma 1) che "E' autorizzato  il  ritiro  delle  monete  di
nichelio in lega di nichel e  rame  da  centesimi  venti,  emesso  in
virtu' del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n.  2111,  e  la
loro sostituzione, sino all'ammontare autorizzato  con  l'art.  1  di
detto decreto, con  le  monete  di  nichelio  puro  di  egual  valore
autorizzate con Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato ha disposto (con  l'art.
1, comma 1) che "Le monete di lega di  nichel  e  rame  da  centesimi
venti di cui al decreto luogotenenziale 30 dicembre  1917,  n.  2111,
[...] in circolazione, cesseranno di avere corso legale col 30 giugno
1947".