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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 ottobre 1917, n. 1947

Con cui si autorizzano i professori ufficiali delle Regie scuole superiori di agricoltura a tenere corsi privati e s'istituisce e regola la concessione della libera docenza in dette scuole. (017U1947)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/1917
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  2-1-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vieto il R. decreto 1° novembre 1888, n. 5783, che approva il regolamento organico della R. scuola superiore di agricoltura di Milano;
Visto il R. decreto 7 luglio 1907, n. CCCCLXXX (parte supplementare), che approva il regolamento per la R. scuola superiore di agricoltura di Portici;
Visto il R. decreto 11 febbraio 1904, n. 71, che approva il regolamento del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia;
Tenuti presenti i voti del Consiglio per la istruzione agraria;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I professori ufficiali (ordinari, straordinari e incaricati) delle RR. scuole superiori di agricoltura, oltre all'insegnamento che è oggetto della cattedra che essi occupano, potranno dare, nelle scuole cui sono addetti, corsi privati su tutte le materie che si insegnano o su materie affini. Nessuno di essi può ripetere, a titolo privato, l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico.

Nessun insegnante ufficiale può tenere più di un corso privato.

L'insegnante ufficiale, che abbia anche un incarico, non può tenere corsi privati.