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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1916, n. 1889

Col quale è autorizzato l'esercizio economico, limitatamente al trasporto dei viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, sulla linea ferroviaria Bari-Locorotondo. (016U1889)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1917
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-3-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Veduti gli articoli 141, 144, 145, 146 e 147 del testo unico  delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,
le tranvie a trazione meccanica e gli automobili,  approvato  con  R.
decreto 9 maggio 1912, n. 1447. 
 
  Veduta la domanda in data 17 aprile 1916, presentata dalla Societa'
anonima  per  le  ferrovie  sussidiate,  per  essere  autorizzata  ad
applicare  sulla  linea   Bari-Locorotondo,   da   essa   esercitata,
l'esercizio economico per i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani e
biciclette; 
 
  Considerato che venne concordata con la Societa' suddetta la  somma
di L. 567.477,11, al netto della  tassa  erariale  e  della  tassa  e
soprattassa di bollo, da assumersi come prodotto  consolidato,  oltre
il quale spetta allo Stato la compartecipazione del 10  %,  ai  sensi
del comma a) dell'articolo 147 del citato testo unico; 
 
  Ritenuto che l'esercizio sara' continuato  con  quattro  coppie  di
treni e limitato a tre, ove  gli  enti  locali  non  mantenessero  il
sussidio stabilito per la quarta coppia; 
 
  Ritenuto  che  per  la  linea  ferroviaria  suddetta   non   esiste
possibilita' di concorrenza con le ferrovie dello Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del  ministro  segretario  di  Stato  per  i  lavori
pubblici, di concerto con il ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La Societa' anonima per le ferrovie sussidiate  e'  autorizzata  ad
applicare l'esercizio economico sulla linea Bari-Locorotondo, per  il
trasporto dei viaggiatori, dei bagagli, dei cani e delle biciclette.