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LEGGE 14 dicembre 1916, n. 1873

Che converte in legge il R. decreto 30 agosto 1914, n. 902, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere i rischi di guerra in navirazione. (016U1873)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-1-1917
al: 15-12-2009
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto 30 aprile 1914,  n.  902,  che
autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni  ad  assicurare  i
rischi di guerra in navigazione. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 14 dicembre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                 Boselli - De Nava - Carcano - Corsi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.