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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 dicembre 1916, n. 1869

Col quale sono modificati alcuni articoli del regolamento, approvato col R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014, sull'istruzione commerciale. (016U1869)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1917
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Testo in vigore dal: 8-2-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854; e il regolamento  22  giugno
1913, n. 1014; 
 
  Sentito il parere del Consiglio per l'istruzione commerciale; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il
commercio e il lavoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Gli articoli 21, 107, 108, 164, 165 e 213 del regolamento  generale
22 giugno 1913, n. 1014, sono abrogati e  sostituiti  rispettivamente
dai seguenti: 
 
  Art. 21. - La R. scuola industriale di 2° grado o semplicemente  R.
scuola industriale fornisce  il  corredo  di  cognizioni  teoriche  e
pratiche necessarie ai futuri capi operai per  determinate  industrie
manifatturiere o artistiche e svolge i suoi insegnamenti  in  quattro
anni di corso. 
 
  La R. scuola commerciale di 2°  grado  o  semplicemente  R.  scuola
commerciale fornisce il corredo di cognizioni teoriche e pratiche per
gli agenti e impiegati di commercio e svolge i suoi  insegnamenti  in
quattro anni di corso. Potra' funzionare anche il solo primo triennio
quando la scuola sia annessa ad un R. Istituto commerciale. 
 
  Nelle scuole femminili si insegneranno  anche  i  lavori  donneschi
secondo un programma da stabilirsi da ogni scuola. 
 
  Art. 107. - Il direttore  ha  l'obbligo  dell'insegnamento  di  una
delle  discipline  di  cui  al  successivo  articolo.  Nelle   scuole
industriali di 2° e di 3° grado e nelle scuole  di  commercio  di  3°
grado non potra' essere obbligato a piu' di  dodici  ore  di  lezione
alla settimana. 
 
  Nelle scuole di commercio di 2° grado il direttore non e' tenuto ad
impartire che le ore di lezione richieste dal suo insegnamento, senza
l'obbligo di completamento di orario di cui all'art. 125. 
 
  Su proposta del Consiglio  di  amministrazione,  il  ministro  puo'
esonerare in tutto od in  parte  il  direttore  dall'insegnamento  in
quelle scuole nelle quali gli alunni da almeno un  triennio  superano
il numero di 200 ed in quelle di 2° e di 3° grado che hanno  officine
e laboratori di speciale importanza. 
 
  In tal caso all'insegnamento si provvede mediante supplenza. 
 
  Art. 108. - Nelle RR. scuole di 1° grado, nelle RR.  scuole  serali
ed in quelle ad orario ridotto il direttore impartisce l'insegnamento
di  materie  tecnologiche  o  di  scienze  applicate  o  di  economia
domestica o di materie grafiche o plastiche a seconda  del  carattere
prevalente della scuola. 
 
  Nelle RR. scuole industriali di 2° e di 3° grado, sezione meccanici
elettricisti,  e  nelle  RR.  stazioni  sperimentali   il   direttore
impartisce l'insegnamento delle tecnologie ed ha la  direzione  delle
officine meccaniche. 
 
  Nelle RR. scuole industriali di 2°  e  di  3°  grado,  sezione  per
industrie artistiche, il direttore impartisce lo  insegnamento  delle
materie tecnico artistiche. 
 
  Nelle RR. scuole industriali, sezione per industrie  femminili,  la
direttrice impartisce l'insegnamento di economia e governo domestico,
ovvero uno degli insegnamenti tecnico-artistici. 
 
  Nelle  altre  RR.  scuole  specializzate  per  altre  industrie  il
direttore insegna una delle materie tecniche fondamentali. 
 
  Nelle RR. scuole di commercio di 3° grado il  direttore  impartisce
l'insegnamento di una delle materie seguenti: 
 
    1° tecnica commerciale; 
 
    2° merceologia; 
 
    3° geografia commerciale; 
 
    4° discipline contabili; 
 
    5° discipline economiche; 
 
    6° matematica. 
 
  Nelle Regie scuole di commercio di 2° grado il direttore impartisce
l'insegnamento di una delle materie seguenti: 
 
    1° tecnica e pratica commerciale; 
 
    2° scienza e merceologia; 
 
    3° geografia fisica, politica ed economica; 
 
    4° discipline contabili; 
 
    5° materie giuridiche ed economiche; 
 
    6° matematica. 
 
  In casi eccezionali, e solo quando nessuno degli  insegnanti  delle
materie sopraindicate sia stato  riconosciuto  atto  ad  assumere  la
direzione, il  ministro,  previo  parere  favorevole  del  competente
Consiglio  per  l'istruzione  professionale,  potra'   scegliere   il
direttore anche fra i professori titolari di altre discipline. 
 
  Art. 164. -  Sono  ammessi  alla  prima  classe  delle  RR.  scuole
industriali di 2°  grado  coloro  che  posseggono  uno  dei  seguenti
titoli: 
 
    1° il certificato di promozione dalla seconda alla  terza  classe
di una scuola professionale di 1° grado; 
 
    2° il diploma di licenza elementare. 
 
  Sono inoltre ammessi, compatibilmente  con  la  disponibilita'  dei
posti, coloro che, avendo compiuti i 12 anni di eta',  posseggono  il
diploma di maturita' e superano anche un esame di integrazione  sulle
materie comprese nei programmi del corso elementare superiore. 
 
  Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole commerciali  di  2°
grado coloro che, avendo compiuti i dieci anni di eta' o  compiendoli
entro il 31 dicembre dell'anno in corso,  posseggono  il  diploma  di
maturita' o titolo superiore. 
 
  Art. 165. -  Sono  ammessi  alla  prima  classe  delle  RR.  scuole
industriali di 3°  grado  coloro  che  posseggono  uno  dei  seguenti
titoli: 
 
    1° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe di
una corrispondente scuola Regia di 2° grado; 
 
    2°  la  licenza  di  scuola  tecnica  o  complementare  Regia   o
pareggiata; 
 
    3° il certificato di promozione dal secondo al terzo corso comune
dei Regi Istituti  di  belle  arti,  limitatamente  alle  scuole  per
industrie artistiche; 
 
    4° il certificato di promozione dalla terza  alla  quarta  classe
del ginnasio, ovvero la dichiarazione di idoneita' di cui all'art.  5
della legge 27 giugno 1912, n. 678, previo, in entrambi  i  casi,  un
esame di integrazione; 
 
    5° la licenza di una R. scuola commerciale di  2°  grado,  previo
esame di integrazione. 
 
  Negli   Istituti   per   industrie   artistiche    possono    pure,
compatibilmente col numero  dei  posti  disponibili,  essere  ammessi
coloro che essendo forniti  della  licenza  elementare,  superino  un
esame speciale sui programmi di cui all'art. 195. 
 
  Alla prima classe della R. scuola di commercio di  3°  grado  o  R.
Istituto commerciale, sono ammessi: 
 
    1° coloro che posseggono il diploma di licenza  dalla  R.  scuola
commerciale o l'attestato di compiuto triennio di cui all'art. 213; 
 
    2° coloro che posseggono uno dei titoli indicati ai numeri 2 e  4
del presente articolo. 
 
  Art. 213. -  Nelle  Regie  scuole  professionali  di  2°  grado  si
conseguono,  in  relazione  al  carattere  delle  singole  scuole,  i
seguenti diplomi: 
 
    A) Diploma di licenza dalla scuola industriale. 
 
  Tale diploma conterra' anche l'indicazione della  sezione  speciale
che l'alunno ha frequentato. 
 
    B) Diploma di licenza dalla scuola commerciale. 
 
  Le scuole commerciali rilasciano dopo  il  3°  anno  di  studi,  un
attestato del corso compiuto che sara'  titolo  per  l'ammissione  ai
Regi Istituti commerciali e per l'ammissione alle  scuole  dipendenti
dal Ministero dell'istruzione pubblica con gli esami di  integrazione
da stabilirsi a norma dell'art. 4 della legge 14 luglio 1912, n. 854. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                                   Boselli - De Nava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.