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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1916, n. 1867

Col quale sono concessi compensi e indennità ai sindacatori ed agli amministratori sequestratari delle aziende commerciali in cui siano interessati sudditi nemici. (016U1867)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1918)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 24-1-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei  poteri  straordinari
conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro dell'industria, commercia e lavoro,  di
concerto col presidente del Consiglio, coi  ministri  delle  colonie,
dell'interno, e di grazia e giustizia e dei culti, e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Qualora concorrano speciali motivi, inerenti all'entita' e gravita'
del lavoro da compiere, i prefetti, di concerto con gli intendenti di
finanza, possono assegnare ai funzionari incaricati del  sindacato  a
termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale  8  agosto  1916,  n.
961, una indennita' a carico dell'azienda.