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DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 dicembre 1916, n. 1855

Col quale sono stabilite norme per le promozioni degli uditori a giudice o sostituto procuratore del Re di 4ª categoria. (016U1855)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1917
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Testo in vigore dal: 23-1-1917
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo  1916,  n.  283,  relativo
all'assegnazione dei posti vacanti nella 4ª categoria dei  giudici  e
sostituti procuratori del Re; 
 
  Ritenuta la necessita' di assicurare  la  uniformita'  dei  criteri
nelle deliberazioni relative alla idoneita' degli uditori  giudiziari
al  grado  superiore,  nonche'  di  provvedere  perche'  non  restino
danneggiati nella carriera gli uditori giudiziari i  quali,  a  causa
del servizio militare, non possono conseguire al loro turno la nomina
a giudice o sostituto procuratore del Re; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro guardasigilli, segretario di Stato  per
gli affari di grazia e giustizia e dei culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  All'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 marzo  1916,  n.  283,  e'
aggiunto il seguente capoverso: 
 
  «Il ministro puo' sempre sottoporre all'esame della seconda sezione
del Consiglio superiore della Magistratura le  deliberazioni  con  le
quali  i  Consigli   giudiziari   distrettuali   abbiano   dichiarato
impromovibile un uditore, o abbiano  ritenuto  non  esservi  elementi
sufficienti per dichiararne l'idoneita'».