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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1916, n. 1136

Col quale è approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (016U1136)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1936)
Testo in vigore dal: 30-9-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il testo  unico  di  legge  sul  lavoro  delle  donne  e  dei
fanciulli, approvato con R. decreto  10  novembre  1907,  n.  818,  e
modificato con R. decreto 31 agosto 1910, n. 665; 
 
  Vista la legge 26 giugno 1913,  n.  886,  concernente  i  requisiti
d'istruzione  dei  fanciulli  per  l'ammissione   al   lavoro   negli
stabilimenti industriali; 
 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 14  giugno  1909,  n.
442, per l'applicazione del testo unico; 
 
  Visto il R. decreto 31 agosto 1910, n.  698,  col  quale  e'  stato
modificato lo stesso regolamento; 
 
  Sentiti il Consiglio superiore del lavoro, il  Consiglio  superiore
della sanita' pubblica, il Consiglio del commercio ed il Consiglio di
Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro, segretario di Stato  per  l'industria,
il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri segretari di Stato
per l'interno, per l'istruzione pubblica, e per la grazia e giustizia
e culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'annesso  regolamento,  visto,  d'ordine  Nostro  dai
ministri proponenti, per l'esecuzione del testo unico  di  legge  sul
lavoro delle donne e dei  fanciulli,  approvato  con  R.  decreto  10
novembre 1907, n. 818 e modificato con R. decreto 31 agosto 1910,  n.
665, e della successiva legge 26 giugno 1913, n. 886.